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Statuto

Art. n. 1 – In data 17 GIUGNO 1970 si è costituita in Pisa l’Associazione Amici del Gioco del Ponte avente con proprio scopo preminente promuove iniziative tendenti alla valorizzazione del Gioco del Ponte e manifestazioni collaterali per tenere vivo, nella cittadinanza, le tradizioni del Gioco stesso.

Art. n. 2 – L’Associazione è apolitica , apartitica e senza fini di lucro.

Art. n. 3 – Possono far parte dell’Associazione persone di ambo i sessi, italiani e stranieri, che facciano domanda, su apposito modulo, che verrà approvata e accettata dal Consiglio Direttivo.

Art. n. 4 – I Soci sono divisi nelle seguenti categorie:

                 Soci Ordinari

                 Soci Sostenitori

                 Soci Onorari

Sono soci ordinari coloro che verseranno la quota annuale determinata dal Consiglio Direttivo.

Sono soci sostenitori coloro che verseranno un contributo liberale maggiore del doppio della quota ordinaria.

Sono soci onorari persone, enti o associazioni che hanno notevolmente contribuito alle iniziative dell’Associazione o per la valorizzazione del Gioco del Ponte. Saranno nominati con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. n. 5 – Tutti i soci Ordinari e Sostenitori, se saranno in pari con le quote sociali, hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.

Art. n. 6 – I Soci ogni 5 anni, convocati in Assemblea Generale, eleggeranno il Consiglio Direttivo che sarà composto da un minimo di 5 ed un massimo di 7 consiglieri che poi eleggeranno il presidente e ogni anno per approvare il resoconto economico.

Art. n. 7 – E’ compito del Consiglio organizzare le varie manifestazioni ed iniziative inerenti alle finalità associative e amministrare le quote sociali. Tutte le deliberazioni del consiglio saranno valide solo se approvate a maggioranza, nel caso di parità varrà sempre il voto del Presidente o di chi per lui.

Art. n. 8 – I Soci qualora facessero parte del corteo storico del Gioco del Ponte o di manifestazioni collaterali, si impregnano a offrire la loro presenza volontariamente e di avere un comportamento consono allo svolgimento e alla buona riuscita della manifestazione. Coloro che non partecipassero, come figuranti, al corteo o al Gioco si impegnano di apportare il loro contributo e tutto ciò che è nelle loro possibilità, per la buona riuscita delle manifestazioni stesse.

Art. n. 9 – Per quanto non contenuto nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge in materia.